Persone maggiorenni dello stesso sesso.
Non è possibile costituire un'unione civile se uno dei due partner:
- è sposato o già unito civilmente;
- ha un rapporto di parentela, affinità o adozione con l'altro partner.
Due persone maggiorenni dello stesso sesso, tramite dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza dei testimoni possono costituire un'unione civile da cui si generano diritti e doveri per entrambi i soggetti, quali l'obbligo di assistenza morale e materiale ed alla coabitazione. L'atto di costituzione dell'unione civile viene registrato nell'archivio di stato civile.
La richiesta può essere presentata dai diretti interessati o da persona incaricata con procura speciale; nell'istanza di richiesta deve essere indicata la scelta del regime patrimoniale della coppia (separazione o unione dei beni) e se si opta per la scelta del cognome comune (tutto ciò verrà indicato nell'atto di costituzione dell'unione civile).
L'ufficiale dello stato civile, prima di procedere a registrare l'unione civile, procederà alla verifica di quanto dichiarato dagli interessati per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione.
Cittadini stranieri
È necessaria una dichiarazione rilasciata dall'autorità consolare dalla quale risulti che nulla osta all'unione civile, tale nulla osta deve essere tradotto, se non in italiano, e legalizzato dalla Prefettura. Il nulla osta dovrà fare preciso riferimento all'unione tra persone dello stesso sesso.
Cause impeditive
- la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;
- la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
- la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68, nonché le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile.
Modulo della richiesta registrazione unione civile.
Trascrizione di atti di unione civile formati all'estero:
chi ha contratto all'estero matrimonio/unione civile con persona dello stesso sesso può richiedere al comune di residenza la trascrizione dell'atto.
Per poter trascrivere un atto è necessario presentare apposita istanza al Comune allegando l'atto in originale tradotto e legalizzato secondo a normativa vigente.
Una volta verificata la conformità dell'atto si procedrà a trascrivere lo stesso nei registri di stato civile delle unioni civili del Comune.
Scioglimento dell'unione civile
Lo scioglimento si verifica in automatico per decesso di uno dei due soggetti oppure su richiesta delle parti davanti all'ufficiale di stato civile oppure, se effettuata da una sola parte, deve essere notificata all'altra parte e successivamente verrà annotata nell'atto di costituzione. Lo scioglimento può essere proposto anche al Tribunale ordinario o agli avvocati.
Legge 20 maggio 2016 n. 76