Gli artt. 106 e 107 del D.P.R. n. 396/2000 prevedono che possano essere richiesti estratti per riassunto o copia integrale degli atti di Stato Civile da chi vi abbia interesse e purché il rilascio non sia vietato dalla legge. I soggetti legittimati sono unicamente i soggetti a cui l’atto si riferisce oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente ai fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante. L’art. 3 del D.P.R. 432/1957 consente il rilascio dell’estratto di nascita con indicate le generalità dei genitori “per l’esercizio di doveri o di diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione” su richiesta: dell’interessato se maggiorenne; del genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale, se minorenne; di terza persona formalmente delegata dall’interessato di cui sopra.
Il Comune di Isola della Scala dispone dei registri di nascita a partire dal 1872. Fino al 1900 alcune annate sono mancanti e alcuni atti sono andati distrutti o parzialmente danneggiati a causa di un incendio dovuto ad eventi bellici durante la Seconda Guerra Mondiale. I registri di matrimonio e morte sono disponibili solo a partire dal 1900 (causa incendio eventi bellici del 1944).
Si comunica che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 19/02/2025 è stato istituito il contributo amministrativo dovuto per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana Iure Sanguinis (€ 600,00) e per le richieste di certificati ed estratti di stato civile formati da oltre un secolo relativi a persone diverse dal richiedente (€ 300,00).
Pertanto, per poter dar corso a tali richieste, dovrà pervenire la copia del versamento da versare per ciascun nominativo da ricercare e/o per ciascun atto da rilasciare.
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La ricerca del soggetto verrà effettuata solo previo pagamento di un contributo amministrativo.
DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS
- Importo contributo amministrativo: €600,00
- Esenzione: Domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71. (art. 1, c. 636, L. 207/2024)
RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI ATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO E RELATIVI A PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE
- Importo contributo amministrativo: € 300,00 per ciascun atto
- Esenzione: Richieste presentate da pubbliche amministrazioni
Il contributo amministrativo sulla domanda di certificazione:
- deve essere versato all’Ente a cura dell’interessato a mezzo PagoPA o bonifico bancario e il relativo versamento dovrà essere comprovato dall’interessato stesso contestualmente alla presentazione dell’istanza, con allegazione alla medesima della ricevuta dell’eseguito pagamento, a pena di improcedibilità dell’istanza;
- si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
- non è un diritto sul certificato o estratto (come ad esempio i diritti di segreteria), ma sulla domanda e, pertanto, deve essere già stato assolto all’atto della presentazione della stessa;
- non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento.
Per procedere alla ricerca negli archivi storici di Stato Civile del Comune di Isola della Scala è necessario fornire, utilizzando il modulo “ricerca storica” allegato di seguito, più indicazioni possibili del soggetto.
La richiesta, usando esclusivamente il modulo predisposto, deve essere firmata dal richiedente e compilata in ogni sua parte, in particolare:
- Le esatte generalità del SOGGETTO rispetto al quale si chiede certificazione (nome, cognome, data luogo di nascita, paternità , maternità legame di parentela con il richiedente).
- Dimostrazione del legame di parentela dall’antenato al richiedente
- Uso del certificato
Ricerche storiche di Stato Civile - Iure Sanguinis
Le ricerche storiche d’archivio finalizzate al riconoscimento della cittadinanza italiana, con eventuale rilascio di estratti e/o certificati, saranno evase in 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta come previsto dall’art. 14 c.2 bis D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modifiche dalla legge 132 del 1 dicembre 2018.
I termini suddetti sono sospesi a tempo indeterminato se l'istanza non fosse accoglibile oppure non fosse completa (es. incompletezza dei dati richiesti dal modulo, mancanza busta preaffrancata, ecc.)
L’Ufficio di Stato Civile del Comune non effettua analisi, ricerche o altro, non rilascia pareri su documentazione per richieste di riconoscimento di cittadinanza italiana ai sensi art. 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 [jure sanguinis] a meno che non siano presentate formalmente in carta legale (con marca da bollo da € 16,00) da interessati che abbiano stabilito la propria residenza in Italia richiedendo l’iscrizione nell’anagrafe del Comune di Isola della Scala.