Responsabile del Servizio: Cesare Zendrini
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Denuncia di Morte e Certificazioni
È la dichiarazione dovuta al momento del decesso di una persona.
Atto di Morte: entro 24 ore dal Decesso va effettuata la Denuncia all'Ufficiale di Stato Civile (se il decesso è avvenuto in ospedale ad opera della Direzione Sanitaria, se il decesso è avvenuto in abitazione privata ad opera di un parente o altro).
Il funerale non può avvenire prima che siano trascorse 24 ore dal decesso e necessita del Permesso di seppellimento, rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile.
L'atto viene registrato per le richieste di certificazione successive.
Cremazione
L’Ufficiale di Stato Civile, d’ordine del Sindaco, rilascia l’autorizzazione alla cremazione della salma. La competenza è del Comune ove è avvenuto il decesso.
Tale autorizzazione viene concessa sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto (testamento in forma olografa o reso e depositato presso un notaio), oppure regolare iscrizione ad una associazione che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati. In mancanza di tali condizioni, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in mancanza di questo, dal parente più prossimo: nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, la maggioranza dei parenti più prossimi. Condizione essenziale è che il defunto non abbia espresso parere contrario alla cremazione. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblico ufficiale. Nel caso di coniuge separato (con sentenza di divorzio non ancora passata in giudicato) è al medesimo che viene riconosciuto il diritto di espressione di volontà..
Per la cremazione occorrono i seguenti documenti:
- Atto di volontà nelle forme sopra indicate;
- Certificato redatto dal medico curante o necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- In caso di morte improvvisa o sospetta necessita la presentazione del nulla-osta dell’Autorità Giudiziaria.