Cittadinanza - Dichiarazioni ed atti
Le dichiarazioni per l’acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza Italiana e la prestazione del giuramento previste dalla Legge sono rese all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all’estero, davanti all’Autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza. Le dichiarazioni suddette vengono iscritte o trascritte nei registri di cittadinanza e di esse viene effettuata annotazione a margine dell’atto di nascita. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera, conserva quella Italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all’estero ( sono fatte salve, peraltro, le disposizioni di Convenzioni vigenti cui l’Italia abbia aderito).
Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni sino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino Italiano se dichiara, entro un anno, davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza, di voler acquistare la cittadinanza Italiana.
Allo straniero legalmente residente in Italia, senza interruzioni, da almeno 10 anni può essere concessa la cittadinanza Italiana, previa richiesta da formulare ed inviare all’Ufficio Territoriale del Governo.
Nel caso di straniero che abbia contratto matrimonio con cittadino/a Italiano/a la richiesta finalizzata ad ottenere la cittadinanza Italiana può essere formulata trascorsi sei mesi di residenza legale in Italia, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se lo stesso/a ha mantenuto la residenza all’estero. Condizione essenziale è che, nel frattempo, non siano intervenuti separazione legale né divorzio.
Responsabile del Servizio: Cesare Zendrini
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