QUALE TIPO DI ACCESSO RICHIEDERE
1) Accesso documentale (o accesso agli atti, come disciplinato dal capo V della legge 241/1990) è il diritto per tutti i soggetti privati, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, di richiedere, prendere visione ed ottenere copia dei documenti amministrativi.
2) Accesso civico semplice (D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato con il D.Lgs. 97/2016)
Comporta il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, c. 1).
3) Accesso civico generalizzato (D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato con il D.Lgs. 97/2016)
Comporta il diritto per chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle e pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, comunque nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti (art. 5-bis).
COME FARE LA RICHIESTA
Le istanze, redatte sull'apposita modulistica allegata, possono essere trasmesse per via telematica secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 82/2005, e successive modificazioni, ad uno dei seguenti uffici:
- all’Ufficio protocollo;
- all’Ufficio competente per materia;
- al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
MODULISTICA E ALTRE UTILITA'
Moduli in formato modificabile
Regolamento in materia di diritto di accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato