Azienda ULSS 9 - Scaligera
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblcia
Direttore: Dott.ssa Giovanna Varischi
Al fine di semplificare gli adempimenti previsti dalla L. 119/2017 a carico delle famiglie per la produzione della documentazione necessaria all'assolvimento dell’obbligo vaccinale, con riferimento alla circolare interministeriale n. 467 del 27/02/2018 (che prevede lo scambio degli elenchi direttamente tra istituti scolastici e le Aziende ULSS), alle successive note regionali (che forniscono le indicazioni per gli anni scolastici successivi), e alle ultime Linee di Indirizzo regionali (DGR n. 521 del 14/05/2024) si rammenta che il controllo della regolarità vaccinale deve avvenire nelle seguenti tempistiche e modalità:
- Entro il 10 marzo i Dirigenti scolastici ed i Responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, sono tenuti a trasmettere alle Aziende Sanitarie (Aulss) territorialmente competenti l’elenco degli iscritti all’anno scolastico/educativo successivo, con le tempistiche, le modalità indicate e nel formato specificate annualmente da parte della Regione Veneto;
- Entro il 10 giugno le Aulss processano i file contenenti gli elenchi e trasmettono alla scuola, tramite PEC, il file criptato riguardante la situazione vaccinale degli studenti iscritti, previo invio della password tramite specifica PEC;
- Entro il 10 luglio solo ai genitori/tutori/affidatari dei minori che risultano “non in regola” dovrà essere richiesta la presentazione alla scuola del certificato comprovante la regolarità vaccinale rilasciato solo dall’Ulss territorialmente competente, ossia dove risiede o domicilia il minore.
Sul certificato devono essere presenti le seguenti diciture:
• “in regola”: l’alunno risulta in regola con le vaccinazioni obbligatorie;
• “parzialmente in regola” o “non in regola”: è necessario che il certificato sia accompagnato dall’appuntamento per la successiva vaccinazione, poiché fino al termine dei cicli vaccinali, previsti per età, il minore risulta comunque per legge “non in regola”. Alla scadenza della data dell’appuntamento la scuola dovrà chiedere al genitore di presentare un nuovo certificato vaccinale. Qualora sul nuovo certificato appaia ancora la dicitura “non in regola” o “parzialmente in regola” è necessario che sia sempre presente l’appuntamento per una successiva vaccinazione.
Si precisa che per gli alunni risultati “non in regola” che si iscrivono/frequentano i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia comprese quelle private non paritarie, la presentazione della certificazione che attesti la regolarità vaccinale o l’avvenuta vaccinazione con l’appuntamento per la successiva vaccinazione, costituisce requisito di accesso. Quindi i genitori dei minori “non in regola” che già frequentano i servizi educativi/scuole dell’infanzia devono produrre la documentazione sopra descritta per poter continuare a frequentare la scuola nell’anno scolastico/educativo in corso.
I Dirigenti scolastici delle istituzione del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, sulla base dell’Istruzione Operativa dell’Aulss 9 NON potranno accettare:
- certificati o libretti/tesserini vaccinali provenienti da altre Regioni o Stati dove non viene riportata espressamente la posizione di regolarità rispetto alla L:119/20217 (in regola- non in regola- parzialmente in regola);
- certificati o altra documentazione sanitaria rilasciati da medici specialisti, PLS/MMG: il genitore deve presentare questa documentazione al servizio vaccinale di competenza che valuterà la documentazione e, nel caso, procederà con il rilascio del certificato che attesti la regolarità o meno secondo la L. 119/2017;
- richieste formali di appuntamento vaccinale o di spostamento dello stesso o di colloquio da parte dei genitori all’Ulss di competenza in quanto l’Aulss 9 provvede – secondo le modalità operative previste a livello regionale e aziendale – a tutti gli adempimenti di competenza e, al termine di questi, viene garantito al genitore con il minore non in regola l’accesso libero per la somministrazione della vaccinazioni previste da calendario e per età (art.1 comma 4 L.119/2017).
Si evidenzia che gli studenti provenienti da altre regioni o altri Stati, che non risultassero in regola, dovranno essere invitati a rivolgersi al servizio vaccinale competente per regolarizzare la situazione vaccinale, registrando e/o integrando eventuali vaccinazioni mancanti.
In seguito alla richiesta di presentazione della certificazione agli alunni “non in regola”, il Dirigente scolastico/Responsabile dovrà trasmettere all’Aulss 9, tramite PEC, l’elenco dei minori che non hanno presentato l’idonea certificazione vaccinale entro il 20 luglio (art3bis comma 4 L.119/2017).
Per i gradi di istruzione della scuola primaria e per i centri di formazione professionale regionali, i minori “non in regola” dovranno essere inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati, avendo cura di non inserire più di 2 alunni non vaccinati nella stessa classe.
Dovranno essere comunicate all’Aulss entro il 31 ottobre le classi nelle quali sono presenti più di 2 minori non in regola (art. 4 L.119/2017).
La presenza di nuovi iscritti dovrà essere comunicata tempestivamente all’Aulss, richiedendone il controllo cona stessa modalità.
Cordiali saluti.
Il Direttore della U.O.C.
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
Dott.ssa Giovanna Varischi